lunedì 8 settembre 2014

IUC Roma: dettagli e scadenze della nuova Imposta Unica Comunale

Le tasse non diminuiscono, cambiano solo nome, tanto per rendere le cose più confuse, appena uno inizia a familiarizzare con una nuova sigla. Lo fanno, ancora una volta, con la nuova IUC, Imposta Unica Comunale, che accorpa IMU (tassa per la casa), TASI (tassa per servizi comunali indivisibili) e TARI (tassa per la produzione di rifiuti).

La nuova denominazione emersa dal maxi emendamento del Governo, approvato dal Senato, con il relativo nuovo regolamento approvato dall’Assemblea Capitolina
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/regolamentoiuc.pdf con la Deliberazione n. 47 del 29 luglio 2014, insieme all'approvazione delle Delibere n. 35 e 38 relative alle aliquote IMU e TASI per il 2014, con un programma di calcolo che sarà presto online.

Il pagamento della TARI gestito da AMA spa, con prossima scadenza al 31 dicembre 2014, il cui regolamento è online, insieme al sistema di esenzione dal pagamento per l'abitazione principale, consente di calcolare anche la tariffa relativa alla propria abitazione direttamente online.

Per le modalità del pagamento della TASI, slittato al 16 ottobre 2014, rimando alla segnalazione on line già aggiornata.

Per il pagamento dell'IMU, con saldo al 16 dicembre 2014, si riconfermano le aliquote applicate in sede di acconto, ovvero:
• 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate come A1, A8 e A9 con una detrazione pari a euro 200 annui;
• 6,8 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER con una detrazione pari a euro 200 annui;
• 7,6 per mille per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8, utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo. Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello;
• 7,6 per mille per i teatri e le sale cinematografiche;
• 7,6 per mille per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello.

Per il 2014 si applica l’aliquota agevolata del 7,6 per mille anche per:
• le unità immobiliari inserite nell’Albo dei “Negozi Storici” e nell’albo dei “Negozi Storici di Eccellenza” di Roma Capitale;
• le unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001,n. 170.
In quest’ultimo caso è necessario, entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota, presentare la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello.
Poiché la nuova agevolazione decorre dal 1 gennaio 2014 a saldo l’imposta andrà ricalcolata a conguaglio di quanto versato in acconto.

• 10,6 per mille per tutti gli altri immobili.

Non versano l’IMU le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze non classificate come A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo)

Modalità di pagamento e codici tributo

Il pagamento dell’IMU può essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
- Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale);
- Per i terreni 3914 (Codice Roma Capitale);
- Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale);
- Immobili Categoria D 3930 (Codice Roma Capitale) 3925 (Stato).
In caso di D8 (solo per le autorimesse pubbliche) agevolate l’importo va versato esclusivamente allo Stato utilizzando il codice tributo 3925;
- Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale);

Il codice Comune per Roma è H501.
Fonte: 06blog.it

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