mercoledì 30 settembre 2009

Buongiorno Infern..etto! Ore 09.00 a Via W. Ferrari...........

Quale miglior buongiorno vi aspettate di questo?

e due vigili, posti all'incrocio di Via Pindaro, discutevano incuranti del caos che si stava sviluppando....
Non interessa a nessuno?
Vi chiedo, cortesemente, di postare qualche commento sull'argomento...

lunedì 28 settembre 2009

Castelfusano, si ricerca pericoloso serpente a sonagli

Un serpente a sonagli, specie rara e dal morso velenosissimo, è stato individuato intorno alle 11.30 di ieri mattina nella Pineta di Castelfusano, a Ostia, da una pattuglia di agenti del Corpo forestale dello Stato in servizio nella zona. Il rettile, che è stato visto per l'esattezza in via di Villa Plinio, all'angolo con via Cristoforo Colombo, è stato fotografato dagli agenti della Forestale e dagli agenti del Servizio Cites di Fiumicino. Si tratta di un un grosso esemplare di Crotalus Atrox, il più diffuso tra i crotali che vivono nel nord del continente americano. La zona è stata immediatamente delimitata ed è in corso, in queste ore, una serrata battuta da parte degli agenti della Forestale per catturare il pericoloso animale. Il serpente a sonagli, che può raggiungere anche 180 cm di lunghezza e 7 chili di peso, è dotato di lunghi denti del veleno cavi e retrattili che talvolta possono rimanere conficcati nel corpo della vittima. Il Crotalus Atrox, che si nutre di roditori e altri piccoli mammiferi come uccelli, pesci, anfibi e altri rettili, ha bisogno di procurarsi cibo ogni due, tre settimane.

venerdì 18 settembre 2009

INFERNETTO: VIA BOEZI, PARTE IL MONITORAGGIO DELLA MANUTENZIONE STRADALE

Il XIII Municipio ha predisposto un monitoraggio della manutenzione stradale di via Boezi all'Infernetto. Dopo alcune segnalazioni dei cittadini, Amerigo Olive, Assessore ai Lavori Pubblici del XIII Municipio, ha dato indicazioni all'Ufficio Tecnico di verificare lo stato delle strade e di predisporre un piano di interventi.




"In via Boezi- ha spiegato Amerigo Olive, Assessore ai Lavori Pubblici del XIII Municipio- siamo già intervenuti qualche anno fa. In particolar modo, nel tratto compreso tra via Stradella e via Giordano, dove tutt'ora provvediamo alla manutenzione, pur essendo una strada privata. A breve tempo, dopo lo studio dell'Ufficio Tecnico, cercheremo di intervenire anche nel tratto finale, all'angolo con via Refice".

martedì 15 settembre 2009

Carenza di aule alla scuola Mozart

Benché da mesi il Comitato di Quartiere Infernetto abbia costantemente sollecitato Comune e Municipio per la realizzazione delle aule di prima elementare necessarie alla scuola Mozart, l'anno scolastico si apre con disagi per alunni e famiglie.
Le tre aule in via di realizzazione non sono ancora pronte.
A questo risultato negativo per tanti bambini e le loro famiglie si è arrivati esclusivamente per l'inefficienza del Comune che ha avviato la gara d'appalto solo a fine maggio scorso, e del XIII Municipio che, malgrado gli annunci roboanti, non si è preoccupato di vigilare perché le tre aule fossero disponibili per l'inizio della scuola, negando in modo arrogante in diverse occasioni il confronto con i genitori interessati.
Speriamo che la lezione serva per evitare, nel futuro, queste pessime figure!

martedì 8 settembre 2009

PER L'ABRUZZO: I concerti di Radio3 a Roma - Pal.Venezia

Carissimi,
Vi segnalo questo concerto per l’Abruzzo, domenica 13 settembre ore 12 presso il Museo Nazionale di Palazzo Venezia (Roma - )Via del Plebiscito, 118
Per accedere al concerto è necessaria la prenotazione (Tel. 06.69994284/3/9).
l'ingresso al concerto è consentito fino alle 11:45.
Il concerto è preceduto da una visita guidata alle collezioni del museo tenuta da storici dell’arte alle ore 10.30.
Il concerto e la visita sono compresi nel biglietto del museo: biglietto del museo Palazzo Venezia euro 4,00


Info e prenotazioni:
Tel. 06.69994284/3/9

Anche questo è un modo per partecipare. Un saluto a tutti, Andrea

venerdì 4 settembre 2009

Autovelox &CO: una guida alle novità di legge


Il Ministero dell'Interno ha recentemente pubblicato una Direttiva (del 14/8/09) allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e diminuire il numero di incidenti causati da eccessiva velocità. Tra le altre cose, la Direttiva detta istruzioni operative per l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione della velocità, si da regolare, uniformare ed ottimizzare le attività di controllo.
Si tratta di una sorta di "riassunto" di tutte le norme esistenti sul tema, che qui riportiamo con nostre
integrazioni, anche giurisprudenziali.
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocità istantanea o media (tutor). Devono essere approvati
(omologati) dal Ministero dei trasporti.
I fissi sono solitamente omologati per il funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono
essere installati solo su determinate strade (vedi più avanti).
Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si può trovare
su qualsiasi strada.
Gli apparecchi di misurazione della velocità non sono soggetti a taratura periodica in senso tecnico, poiché
la normativa (legge 273/91) riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di
tempo, distanza e massa.
Devono però essere sottoposti a controlli di funzionalità con periodicità precisata dal costruttore nel
manuale d'uso. Sia per gli apparecchi fissi che mobili il controllo deve comunque avvenire come minimo con
cadenza annuale, da parte del costruttore -se abilitato- o dai centri di taratura.
Sul fatto che non sia necessaria la taratura del singolo apparecchio (concetto ribadito più volte dal Ministero)
si e' espressa anche la Cassazione con sentenza 16757/07. Fanno fede, e sono sufficienti, le omologazioni
del modello-tipo e le verifiche periodiche fatte nei termini previsti dai manuali d'uso.
Sul tema "carenza di controlli", "malfunzionamenti", "difetti di costruzione" degli apparecchi, merita citare
alcune altre sentenze di Cassazione (12843/09 e 13114/09), che sanciscono come sia a carico del ricorrente
la prova a sostegno (non basta una mera affermazione o ipotesi). Ne' in tal senso conta la mancata
indicazione, sul verbale, di frasi che attestino che la funzionalità del singolo apparecchio sia stata sottoposta
a controllo preventivo e costante durante l'uso. Esse non sono obbligatorie.
Le omologazioni ministeriali dispongono le modalità d'uso (automatico o manuale), l'obbligo di presidio da
parte delle pattuglie, le periodicità di controllo.
I più diffusi apparecchi che possono funzionare in modalità automatica senza la presenza degli
agenti (quindi senza obbligo di fermo) sono:
VELOMATIC 512: decreto omologazione 8 aprile 2009 n.35388
TRAFFIPHOT III: decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.4130
AUTOVELOX 104/E: decreto omologazione 27 giugno 2006 n.903 con successive estensioni
AUTOVELOX 104/C-2: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1123 e successive estensioni
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1122 e successive estensioni
MULTARADAR S580: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1281
CELERITAS: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1279
TRAFFIC-OBSERVER LMS-6: decreto omologazione 11 luglio 2008 n.57772
SICVE (tutor): decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.3999 e successive estensioni
etc.etc.
UTILIZZO
Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia
stradale, quindi da, in via principale, Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)
I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonché convalidare le foto fatte dagli
apparecchi.
Alle Società private possono essere affidate unicamente attività sussidiarie all'accertamento, quali -per
esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore
dell'organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di
notifica (compresi i verbali).
Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.
Gli apparecchi possono anche non essere non di proprietà dell'organo utilizzatore, ma anche:
- presi in locazione o leasing da Società i cui contratti prevedono anche la manutenzione;
- presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti
che possono prevedere anche la manutenzione.
Alla velocità rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h
POSIZIONAMENTO
Gli apparecchi fissi a funzionalità automatica (a distanza) possono essere installati su autostrade e
strade extraurbane principali (rispettivamente tipo A e B).
Per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (tipo C e D) occorre la disposizione del
Prefetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove può essere possibile l'attività' di controllo remoto del
traffico (vedi Art.4 Dl 121/2002).
Sulle strade urbane di quartiere e locali (tipo E ed F) non e' invece consentito l'uso di apparecchi automatici.
Su di esse e' possibile solo attività di controllo con intervento diretto della polizia (anche attraverso
apparecchi a rilevazione manuale).
Ricordiamo che per gli apparecchi a funzionalità automatica a distanza, stante apposita omologazione, non
e' obbligatoria la presenza degli agenti e non e' prevista la necessità di fermare il veicolo, in deroga a quanto
prevede in modo generico il c.d.s. (vedi più avanti).
Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalità automatica. In questo caso gli apparecchi possono
essere alloggiati dentro un'auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.
Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti (compresi quelli ad uso manuale) possono
invece essere usati su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.
Con una differenza.
Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonché su strade extraurbane secondarie ed urbane di
scorrimento segnalate dal Prefetto, non e' necessaria la contestazione immediata ne' che sul verbale siano
precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi
più avanti).
Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la
contestazione differita e' ammessa solo se l'apparecchio -direttamente controllato dall'agente di polizia consente l'accertamento solo dopo che il veicolo e' passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in
tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l'art.201 comma
1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all'obbligo di fermo) e deve citare le
modalità di controllo che legittimano il mancato fermo.
Ricordiamo anche che le pattuglie, così come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi,
devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi più avanti).
In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile,
ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.
Nota importante: Le strade extraurbane che attraversano un centro abitato diventano, a seconda delle loro
caratteristiche e a prescindere da chi ne abbia la proprietà e la gestione, urbane di scorrimento, urbane di
quartiere o locali. Nel primo caso gli apparecchi automatici potrebbero essere installati solo dietro
autorizzazione del Prefetto. Negli ultimi due casi, invece, non sarebbe possibile alcuna rilevazione
automatica.
SEGNALAZIONE
Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocità siano
preventivamente segnalate e ben visibili. Anche le pattuglie eventualmente presenti devono essere ben
visibili.
L'indicazione della segnalazione, inoltre, deve apparire anche sul verbale (Ministero trasporti, pareri del
4/3/08 e 4/2/08).
A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei trasporti ha pubblicato un decreto (DM 15/8/07)
che ha definito le modalità di segnalazione.
Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o
mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o
moto in movimento.
La segnalazione può avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio
variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Per le postazioni mobili possono
essere utilizzate segnalazioni fisse solo se il posizionamento della postazione sia stata pianificata e NON
abbia carattere occasionale ma avvenga con una certa sistematicità.
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in
conformità con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocità” oppure
“rilevamento elettronico della velocità” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione
dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono
contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocità” oppure “rilevamento velocità”.
Nessuna norma fissa distanze minime precise tra il segnale e l'apparecchio rilevatore. Viene solo
detto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la
rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo, sia in relazione al
tipo di strada che alla velocità locale predominante. La distanza massima e', in ogni caso, 4 km.
Tuttavia il ministero dell'interno ha ribadito (*) che si possano prendere in considerazione, per stabilire la
distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada
per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri
sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri
sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che
comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se ciò avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e'
invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.
Tale interpretazione e' stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha
precisato anche che le modalità operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.
Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la
postazione e' situata sopra il livello della strada il segnale e' apposto sul portale su cui gli apparecchi sono
installati.
Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di
autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. Vi segnalo un osservatorio legale sul caso:
(*) Circolare del 20/8/2007 e Direttiva 14/8/2009
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
Come già visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di più affrancato l'apparecchio
autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessità
di presidio da parte delle pattuglie di polizia.
Vediamo il quadro. Prima di tutto e' lo stesso codice della strada, all'art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i
casi per i quali la contestazione immediata non e' "necessaria" :
- lettera e) del comma 1 bis: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in
pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);
- lettera f) del comma 1 bis: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del Dl 121/2002, convertito
nella legge 168/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade
extraurbane principali, nonché su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto).
Il concetto e' ulteriormente ribadito anche dal Dl 121/2002, allo stesso art.4.
- L'art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e' necessaria la
presenza della polizia, stante adeguata omologazione. Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.
- Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza può infatti bastare la citazione della legge
(art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale -dove deve in
qualche modo giustificarsi l'impossibilita' - possono essere inserite frasi che si riferiscono all'impossibilita' di
fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e'
successiva al passaggio dello stesso. In questi casi potrebbe bastare la citazione dell'art.201 c.d.s. comma 1
bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.
- Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione può anche far
riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la
deroga all'obbligo di fermo (ai sensi dell'art.4 del Dl 121/2002).
- In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente
dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal
Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare
motivazioni dell'eventuale mancato fermo.
- Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e' ovviamente necessario sviluppare
foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile,
ai fini della prova dell'avvenuto illecito.
- Il fermo del veicolo, inoltre, può avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella
che ha rilevato l'infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell'apparecchiatura. Sul
verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l'accertamento
(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3/7/09).
FOTO, FILMATI E PRIVACY
Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto
multato vuole può visionarli.
Queste "prove" , qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo- devono essere conservate dagli
organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente
almeno con la definizione dell'accertamento (pagamento della multa o conclusione dell'eventuale ricorso o
della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora
le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.
Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo. Esse
sono consentite solo se la rilevazione e' effettuata con dispositivi laser e vi e' la contestazione immediata.
DUE PAROLE SULLE "TRUFFE AUTOVELOX"
Le recenti cronache hanno evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con
apparecchi autovelox.
In alcuni casi si e' trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarità negli appalti tra ditte
fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o
alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera
irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.
I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l'aiuto di comitati o
associazioni locali.
Come regola generale, se l'apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli "indagati" e' possibile far ricorso al
giudice di pace se non si e' ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (60gg dalla
notifica). In caso contrario la cosa diventa difficile perché il verbale non è più impugnabile per legge.
Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo
penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.
Ciò tenendo nel frattempo sott'occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell'amministrazione
comunale.
Settembre 2009
Autovelox: direttiva chiarificatrice del ministro dell'Interno
Stop alla gestione degli autovelox a Società private. Mai più pattuglie nascoste per la rilevazione della
velocità. Massima tutela della privacy. Sono alcuni dei contenuti della direttiva del Ministro dell'Interno
Roberto Maroni "volta a garantire - spiega una nota - un'azione coordinata di prevenzione e contrasto
dell'eccesso di velocità sulle strade, emanata proprio a ridosso dei rientri dalle vacanze. La direttiva firmata
dal Ministro, inviata ai Prefetti e agli organi di polizia stradale, mira a disciplinare l'utilizzo degli strumenti di
controllo della velocità ispirandosi a criteri di efficienza e trasparenza. L'obiettivo e' la prevenzione sulle
strade, in vista del traguardo fissato dalla Commissione Europea di dimezzare entro il 2010 il numero delle
vittime per incidenti stradali". La direttiva affida ai Prefetti il compito di monitorare sul territorio il fenomeno
della velocità e di pianificare le attività di controllo, avvalendosi del contributo delle Conferenze Provinciali
Permanenti, dove sono rappresentati tutti i soggetti pubblici interessati alla materia. In particolare, dovranno
essere individuati i punti critici per la circolazione dove si registrano più incidenti (con riferimento al biennio
precedente) e dovrà essere previsto il diffuso impiego della tecnologia di controllo remoto, che consente il
controllo di tutti i conducenti che passano in un determinato tratto di strada con contestazione successiva
della violazione. La Polizia Stradale, quale Specialità della Polizia di Stato, attuerà il coordinamento
operativo dei servizi con il compito anche di monitorare i risultati dell'attività' di controllo svolta da tutte le
forze di polizia e dalle polizie locali.
Questi i contenuti principali della direttiva:
- gestione delle apparecchiature solo dagli operatori di Polizia
- controllo periodico di funzionalità degli apparecchi - modalità di segnalazione della presenza delle
postazioni di controllo improntate alla massima trasparenza - modalità di accertamento e contestazione
delle violazioni in materia di velocità (non e' sempre richiesto il fermo del veicolo per contestare la
violazione) - tutela della riservatezza (le foto o le riprese video devono essere trattate solo da personale degli
organi di polizia incaricati al trattamento e alla gestione dei dati).

martedì 1 settembre 2009

Contro il caro libri organizziamoci!

A grande richiesta torna il mercatino dei libri usati (scolastici e non)

presso il Parco di via Stradella

  • Sabato 5 settembre

  • Sabato 12 settembre

dalle ore 16,00 fino al tramonto

calendario disinfestazione zanzare tigre Z9 PARCHI

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